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STATUTO
(approvato nell'Assemblea generale dei soci del 14/05/2019; modificato nell'Assemblea generale dei soci del 19/12/2019)

 

Art. 1 - Della Società e dei suoi fini
1.    L'associazione «Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale», di seguito per brevità denominata «Società» – fondata a Catania nel 1903 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 4559, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte prima, del 26 maggio 1953, n. 119 – è una istituzione di alta cultura e di ricerca storica senza fini di lucro. La Società ha sede in Catania, a Palazzo Tezzano, Piazza Stesicoro 29.
2.    La Società si propone di: 
promuovere la conoscenza della storia della Sicilia orientale dall'antichità all'età contemporanea, nei suoi aspetti politici, economici, sociali, culturali ed artistici, all'interno del più ampio contesto dell'Europa e del bacino del Mediterraneo; 
raccogliere, conservare e rendere fruibili le fonti per la storia della Sicilia orientale, con particolare riferimento a manoscritti, materiali bibliografici, fonti orali e documentazioni audiovisive; 
diffondere la conoscenza del patrimonio custodito presso la Società ed assicurarne la consultazione a studiosi e studenti; 
pubblicare l’«Archivio storico per la Sicilia orientale» e altri studi e contributi scientifici attinenti alla storia della Sicilia e del Mezzogiorno; 
h) organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, discussioni di libri, lezioni e conferenze, rassegne e mostre, sia nella propria sede sia presso altre  istituzioni  culturali.
3.    Per raggiungere tali obiettivi la Società si propone di instaurare rapporti con ogni istituzione, pubblica e privata, che miri a valorizzare in qualunque modo il patrimonio culturale e artistico, antico e moderno, della Sicilia orientale.
4.    La Società può avere unità operative con sede in altri comuni della Sicilia orientale.

Art. 2 - Dei Soci
1.    I soci si distinguono in: ordinari, benemeriti, onorari.
2.    Sono soci ordinari le persone e gli enti che ne facciano richiesta. L'ammissione, su presentazione di almeno due soci, è deliberata dal Consiglio direttivo.
3.    Sono soci benemeriti le persone e gli enti che, riconoscendosi negli scopi della Società, ne sostengano l’attività, anche una tantum, con liberalità pecuniarie o doni di riconosciuta importanza. 
4.    Sono soci onorari gli studiosi che abbiano apportato contributi rilevanti e universalmente riconosciuti alla  storia siciliana.
5.    L’attribuzione della qualifica di socio benemerito e di socio onorario compete al Consiglio direttivo. I soci onorari non possono superare il numero di dieci.

Art. 3 - Delle quote sociali
1.    Entro un mese dall'accoglimento della richiesta di adesione, il socio ordinario è tenuto a versare la quota sociale, la cui entità è determinata dall'Assemblea.
2.    Il socio ordinario, entro il primo trimestre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, è tenuto al versamento della quota sociale, stabilita dall'Assemblea generale. Il socio in ritardo di tre quote viene dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo, dopo un invito a regolarizzare la propria posizione. 
3.    Il socio decaduto potrà presentare una nuova domanda di adesione alla Società.

Art. 4  - Degli organi della Società
1.    Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.
2.    Tutte le cariche e gli incarichi, conferiti ai soci, sono a titolo gratuito.

Art. 5 - Dell'Assemblea dei soci
1.     L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno; in seduta straordinaria quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci. Essa è presieduta dal Presidente della Società.    
2.     Compete all'Assemblea: 
l'elezione del Consiglio direttivo della Società; 
l'elezione del Collegio dei revisori dei conti;
l'elezione del Collegio dei Probiviri;
l'approvazione della relazione annuale sullo stato della Società e sulle attività svolte e programmate; 
l’approvazione annuale dei bilanci, preventivo e consuntivo, da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno;
la determinazione dell'importo della quota sociale annuale.
3.     Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre: che la convocazione dell’adunanza venga fatta otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche mediante posta elettronica; che la convocazione contenga l'ordine del giorno dei lavori; che, salvo quanto disposto all’art. 15 per le modifiche statutarie, sia presente in prima convocazione almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei soci presenti. I soci impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altro socio, con delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di non più di due deleghe.

Art. 6 - Del Consiglio direttivo
1.     Il Consiglio direttivo è composto da quindici soci eletti, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei soci ordinari, benemeriti e onorari.
2.     I Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o del venir meno di un Consigliere per qualsiasi ragione, subentra il primo dei non eletti, che resta un carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Il Consigliere decade dalla carica dopo cinque assenze consecutive non giustificate alle sedute del Consiglio
3.     Il Consiglio direttivo:
stabilisce l’indirizzo culturale, scientifico, editoriale e amministrativo della Società e decide a tal fine l’articolazione organizzativa per la valorizzazione del suo patrimonio e il conseguimento dei fini sociali;
attua le deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
elegge il Presidente;
nomina al suo interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
nomina gli organi redazionali dell'«Archivio storico per la Sicilia orientale»;
nomina il Responsabile della Biblioteca;
nomina i componenti delle commissioni permanenti e delle commissioni a carattere temporaneo;
delibera l’ammissione dei nuovi soci;
attribuisce le qualifiche di socio benemerito e socio onorario.
    4.  Il Consiglio direttivo si riunisce su decisione del Presidente o su istanza di un terzo dei membri del Consiglio stesso. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
    5. Le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci.

Art. 7 - Del Presidente
    1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società a tutti gli effetti. Egli viene eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno, dura in carica quattro anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
    2. Il Presidente: 
convoca e presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea dei soci; 
attua le delibere del Consiglio;
provvede alla gestione della Società; 
cura la redazione della relazione annuale sullo stato della Società e sulle attività svolte e programmate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria.
    3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 8 - Del Segretario e del Tesoriere
    1. Il Segretario redige e custodisce i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e provvede a dare ad essi adeguata pubblicità entro dieci giorni dalla loro approvazione. Svolge eventuali altri compiti conferitigli dal Presidente.
    2. Il Tesoriere attua le deliberazioni del Consiglio direttivo sull’amministrazione patrimoniale e sulla gestione finanziaria della Società. Cura la contabilità e predispone il rendiconto finanziario, da presentare all’Assemblea annuale dei soci per l’approvazione.

Art. 9 - Del Collegio dei revisori
    1. Il Collegio dei Revisori dei conti viene eletto dall’Assemblea dei soci nel numero di tre componenti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci. I revisori restano in carica per quattro anni.
    2. Il Collegio esamina i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere, approvati dal Consiglio direttivo e resi consultabili dal Presidente nelle forme appropriate, e ne riferisce annualmente all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Art. 10 - Del Collegio dei Probiviri
    1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, e che comunque non ricoprano cariche associative istituzionali; viene eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per quattro anni; i componenti sono rieleggibili.
    2.  Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano presenti almeno due membri effettivi.
    3. Il Collegio dei Probiviri: 
emette decisioni arbitrali in merito alle controversie che possano insorgere tra i singoli Soci o tra Soci e gli organi della Società, per violazione di doveri associativi collegati allo svolgimento dell’attività sociale;
esprimere parere consultivo al Consiglio Direttivo sui regolamenti da adottare e su tutte le materie per le quali è richiesto un suo intervento.

Art. 11 - Delle Commissioni 
    1. Il Consiglio Direttivo, entro un mese dalla sua elezione, costituisce le seguenti Commissioni, che restano in carica per un quadriennio:
Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative;
Commissione per la Biblioteca;
Commissione per l’Archivio e per il Fondo di documentazione audio-visiva.
Di ciascuna delle suddette Commissioni il Consiglio determina il numero dei soci componenti, che deve comprendere almeno un membro del Consiglio stesso, con funzione di coordinatore.
    2. Il Consiglio direttivo può costituire Commissioni a carattere temporaneo, finalizzate all'esecuzione di specifici compiti, che devono comunque comprendere almeno un membro del Consiglio direttivo, con funzione di coordinatore.

Art. 12 - Della rivista della Società
    1. La Società pubblica la rivista scientifica «Archivio storico per la Sicilia orientale».
    2. Sono organi redazionali della rivista: il Consiglio scientifico; il Comitato di redazione; il Direttore; il Direttore responsabile; la Segreteria di redazione.
    3. Il Consiglio scientifico è nominato dal Consiglio direttivo. Esso è composto da studiosi, scelti anche al di fuori dei soci, che possano dare un apporto di idee e di proposte all'indirizzo scientifico-culturale della rivista e un contributo competente alla valutazione dei materiali da editare.
    4. Il Comitato di redazione è nominato dal Consiglio direttivo. Esso è composto da un numero di soci compreso tra cinque e nove, oltre il Direttore, di cui almeno un terzo facenti parte del Consiglio direttivo.
    5. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo, con un mandato di quattro anni rinnovabile per una sola volta. Se il Direttore non è membro del Consiglio direttivo, egli partecipa a tutte le riunioni del Consiglio stesso, con diritto di voto limitato alle materie attinenti alla rivista.
    6. Il Direttore responsabile è nominato dal Consiglio direttivo, anche al di fuori dei soci, solo nel caso in cui il Direttore della rivista non abbia i requisiti per esercitare tale funzione.
    7. La Segreteria di redazione è nominata dal Comitato di redazione.

Art. 13 - Del patrimonio e dell'amministrazione
    1. Il patrimonio della Società è costituito dal capitale fruttifero, dai crediti ed avanzi di cassa, dal fondo editoriale, dalla Biblioteca, dal fondi dell'Archivio, dal mobili, dai beni strumentali.
    2. Sono entrate ordinarie le rendite del capitale fruttifero, le quote di iscrizione, le quote annuali dei soci ordinari, i sussidi dello Stato, della Regione e di altri Enti, il ricavo della vendita delle pubblicazioni sociali.
    3. Ogni altra entrata è considerata straordinaria. Una parte delle entrate straordinarie potrà essere destinata ad aumentare il fondo patrimoniale.
    4. La Società tiene un proprio bilancio. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti.
    5. Per la materiale tenuta degli uffici di segreteria e di tesoreria, della Biblioteca e dell'Archivio la Società può avvalersi dell'opera di addetti retribuiti.

Art. 14 - Della Biblioteca
    1. Per l’organizzazione e la gestione della Biblioteca della Società il Consiglio nomina un Responsabile bibliotecario. Se il Responsabile non è membro del Consiglio direttivo, egli partecipa a tutte le riunioni del Consiglio stesso, con diritto di voto limitato alle materie attinenti al patrimonio bibliogrsfico e archivistico e al funzionamento Della Biblioteca. Il Responsabile bibliotecario può chiedere al Consiglio direttivo di nominare tra i soci un Vice Responsabile che lo coadiuvi e, all'occorrenza, lo supplisca.
    2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato de un apposito Regolememto predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea dei soci.

Art. 15 - Disposizioni generali
    1. Un Regolamento per l'applicazione del presente Statuto verrà proposto dal Consiglio direttivo all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
    2. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo oppure di almeno un quinto dei soci. Per l'approvazione è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta, e in seconda convocazione di due quinti dei soci in regola con la quota sociale dell'anno in corso. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare con delega scritta, ai sensi dell’art. 5. Le proposte di modifica sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi.
    3. La Società si scioglie per delibera dell’Assemblea. In caso di scioglimento i beni patrimoniali non potranno essere liquidati e dovranno essere destinati all'Università degli Studi di Catania.

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